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Trasporto di merci pericolose Mezzi di estinzione incendio Caratteristiche degli estintori Violazioni delle leggi complementari
di Franco Medri*
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Il capitolo 8.1.4 della normativa ADR annovera una serie di prescrizioni da applicare ai mezzi di estinzione incendio in dotazione alle unità di trasporto di merci pericolose di cui:
a) Ogni unità di trasporto deve essere munita di almeno un estintore portatile adatto alle classi di infiammabilità (per la definizione delle classi di infiammabilità, riferirsi alla normativa EN 2:1992 Classi di fuoco) A, B e C, con capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), adeguato a combattere un incendio del motore o della cabina dell’unità di trasporto; b) Sono richiesti i seguenti apparecchi supplementari:
• per le unità aventi una massa ammissibile superiore a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità A, B e C, con una capacità minima totale di 12 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), e di cui almeno un estintore con capacità minima di 6 kg;
• per le unità di trasporto aventi una massa ammissibile superiore a 3,5 tonnellate ed inferiore o uguale a 7,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità A, B e C con una capacità minima totale di 8 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente), e di cui almeno un estintore con una capacità minima di 6 kg;
• per le unità di trasporto aventi una massa massima ammissibile inferiore o uguale a 3,5 tonnellate, uno o più estintori portatili adatti alle classi di infiammabilità A, B e C, con una capacità minima totale di kg 4 di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente).
NOTA: Si precisa che la capacità del o degli estintori prescritti al punto a) può essere detratta dalla capacità massima totale degli estintori prescritti al punto b). Le unità di trasporto trasportanti merci pericolose conformemente al 1.1.3.6 (Esenzioni relative alle quantità trasportate per unità di trasporto) devono essere equipaggiate di un estintore portatile adatto alle classi di infiammabilità A, B e C, con una capacità minima di 2 kg di polvere (o di capacità equivalente per un altro idoneo agente estinguente). Gli agenti estinguenti devono essere adatti alla utilizzazione a bordo di un veicolo e soddisfare le pertinenti prescrizioni della norma EN 3 Estintori portatili di incendio, Parti da 1 a 6 (EN 3-1:1996, EN 3-2:1996, EN 3-3:1994, EN 3-4:1996, EN 3-5:1996, EN 3-6:1995). Se il veicolo è equipaggiato con un dispositivo fisso per lottare contro l’incendio del motore, automatico o facile da fare scattare, non è necessario che gli estintori portatili siano adatti alla lotta contro l’incendio del motore.
Caratteristiche degli estintori
Gli estintori di cui sono muniti le unità di trasporto delle merci pericolose debbono avere una serie di particolari caratteristiche, ovvero: 1. gli agenti estinguenti contenuti negli estintori di cui è munita una unità di trasporto devono essere tali che non siano suscettibili di sviluppare gas tossici, né nella cabina di guida, né per influenza del calore di un incendio; 2. gli estintori portatili devono essere muniti di un sigillo che permetta di verificare che non siano stati utilizzati; inoltre, devono avere un marchio di conformità ad una norma riconosciuta dall’autorità competente ed una iscrizione che indichi almeno la data (mese, anno) della prossima ispezione periodica o il periodo limite di utilizzo; 3. gli estintori devono essere periodicamente oggetto di una ispezione in accordo con le norme nazionali, al fine di garantire un funzionamento in tutta sicurezza; 4. gli estintori devono essere installati a bordo dell’unità di trasporto in modo che siano facilmente accessibili per l’equipaggio e la loro installazione deve essere protetta dagli effetti climatici in modo che non siano alterate le loro capacità operative.
Si rammenta che con la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione, il veicolo verrà sottoposto a fermo amministrativo per l’intera durata della sospensione del documento.

Violazioni a leggi complementari
L’omessa revisione semestrale dell’estintore può concorrere con una norma extra ADR, ovvero è riconducibile alla violazione di cui agli articoli 34 e 389 lettera “b” del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 (modificato dal Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758) che prescrive per il “datore di lavoro” l’arresto da 2 a 4 mesi o con l’ammenda da € 516,00 ad € 2.582,00.
L’operatore che procede alla contestazione della violazione in riferimento al DPR 547/55 (oltre all’articolo 168, comma 9 del Codice della Strada) deve procedere al sequestro del cartellino relativo all’estintore comprovante la mancata revisione semestrale (quale fonte di prova).
Successivamente l’Ufficio dal quale dipende l’agente accertatore dovrà procedere alla redazione della notizia di reato ai sensi dell’articolo 347 C.P.P.
*Sostituto Commissario della Polizia Stradale



